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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal
Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007.
F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo.
Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con
protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
N 535 – DISPOSIZIONI VARIE – Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956,
n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la “Associazione Nazionale del
Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri”
e, tra l’altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. – (Direzione generale personali civili
e affari generali). – (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956.
Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare Ufficiale del 15 dicembre 1956
____________________
REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col quale fu eretta in ente morale la “Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale” e ne fu approvato lo statuto organico;
Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n. 815, con i quali furono approvati due
nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con l’occasione, assunse la
denominazione, rispettivamente, di “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo” e di
“Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo”;
Visto lo statuto – regolamento approvato dall’ex segretario del disciolto partito nazionale fascista e
pubblicato nel Foglio di disposizioni dello stesso partito n. 1193-bis, in data 21 novembre 1938,
statuto – regolamento col quale all’Ente in parola fu anche imposta la denominazione di “Legione
Carabinieri d’Italia”;
Visto l’art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale i reparti d’arma e di
specialità (Associazioni d’arma) dell’Esercito furono posti sotto la vigilanza dell’ex Ministero della
guerra, ora della Difesa (Servizi per l’Esercito);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162, col quale la predetta
Legione assunse la denominazione di “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” e ne fu
approvato il nuovo statuto organico;
Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la Presidenza dell’Associazione in parola
ha proposto per l’Ente la nuova denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri” e
l’approvazione di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate
favorevolmente, a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee sezionali;
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto organico, secondo cui il
Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o
varianti che si fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione;
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale
dell’Associazione in base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria;
Riconosciuto che l’approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare il
funzionamento dell’Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme
regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali, nonchè dei Consiglieri nazionali non
di diritto;
Visto l’art. 16 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Difesa;
Decreta:
Art. 1
L’ “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di
“Associazione Nazionale Carabinieri”.
Art. 2
Al Ministro per la Difesa è devoluta l’alta sorveglianza sull’“Associazione Nazionale Carabinieri”,
al fine di assicurare che la sua attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del
Governo.
Il Ministro per la Difesa, qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta
Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o, comunque, siano in contrasto
con gli scopi dell’Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo art. 3, può sciogliere
il Consiglio nazionale e nominare un Commissario straordinario.
Alla fine dell’esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l’Associazione è tenuta a rendere
conto al Ministero della Difesa (Servizi per l’Esercito) dell’impiego fatto degli eventuali contributi
da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso dell’esercizio medesimo.
Art. 3
E’ approvato l’accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione Nazionale, formato da
n. 46 articoli, firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, il 25 luglio 1956
GRONCHI
Taviani
Visto: il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 – Carlomagno
VARIANTI deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f.n.
8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n.
361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura
di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
Statuto Organico
ART. 1
(Associazione)
1. L’Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio decreto 16 febbraio 1928,
n. 461, allorché denominavasi “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale” ha sede centrale
in Roma.
2. Presidente onorario è il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.
ART. 2
(Scopi)
1. L’Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e
quelli in servizio dell’Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle
rispettive associazioni;
b) tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle
gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l’assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed
economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
d) promuovere e partecipare – anche costituendo appositi nuclei – ad attività di Volontariato
per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali.
ART.3
(Bandiere e Medagliere)
1. L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi di Bandiera nazionale
conforme al modello di cui all’allegato n. 1 dello Statuto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.
2. L’Associazione custodisce il Medagliere dell’Arma fregiato dei distintivi di tutte le decorazioni
dell’Ordine Militare d’Italia ed al Valor Militare concesse alla Bandiera dell’Arma, nonché di
tutte le ricompense individuali dell’Ordine Militare d’Italia e di tutte le Medaglie d’Oro al
Valore Militare, al Valor Civile, al Valore dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica e della Croce d’onore concesse ai Carabinieri fin dalla fondazione.
3. Le Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d’onore. Le scorte
alla Bandiera e al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti
dell’Associazione.
ART. 4
(Uniforme e distintivo sociale)
1. Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano
l’uniforme sociale della foggia prescritta dal Regolamento al presente Statuto.
2. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno
di cui all’allegato n. 3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1950, n. 162.
ART. 5
(Categorie di soci)
1. I soci dell’Associazione sono:
a) d’onore;
b) benemeriti;
c) effettivi;
d) collettivi;
e) familiari;
f) simpatizzanti.
2. Sono soci d’onore gli ufficiali generali già comandanti generali dell’Arma ed il Vice
Comandante generale dell’Arma in carica.
Possono, inoltre essere nominati soci d’onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli
appartenenti all’Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell’ordine militare d’Italia, di
medaglia d’Oro al Valor Militare, Civile, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica, della Croce d’onore od i loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano
deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell’Arma per ferite o infermità contratte in guerra
od in servizio d’Istituto, i già Vice Comandanti generali dell’Arma, nonché personalità militari e
civili che abbiano titolo di particolare benemerenza verso l’Associazione.
3. Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici, possono essere
nominati soci benemeriti persone, enti o soci di altre categorie, che abbiano procurato
all’Associazione considerevoli benefici o vantaggi.
4. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma.
5. Possono essere soci collettivi i comandi dell’Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto
autonomo, nonché le sale convegno unificate dei vari reparti dell’Arma.
6. Possono essere soci familiari gli appartenenti al “nucleo familiare” di coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare nell’Arma.
7. Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità
statutarie dell’ANC. L’ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.
ART. 6
(Posizione dei soci)
1. L’iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro, qualora particolari situazioni lo
consiglino, il Presidente Nazionale può autorizzare l’iscrizione direttamente presso la Sede
centrale dell’Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio.
2. Non possono far parte dell’Associazione e, se soci, ne vengono radiati coloro che:
a) siano stati rimossi dai ruoli dell’Arma;
b) abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.
3. I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati rinviati a giudizio per delitto doloso
o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad
autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si provvede d’ufficio.
ART. 7
(Doveri dei soci)
1. Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell’Associazione.
ART.8
(Diritti dei soci)
1. Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ad
ordinamento nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno
all’Associazione.
2. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo quanto disposto al successivo
articolo 23.
ART. 9
(Provvedimenti disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono
anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all’ANC e la qualifica di socio.
2. A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
a) inosservanza del dettato dell’art. 2 del presente Statuto nonché delle disposizioni
legittimamente impartite degli organi statutari ANC;
b) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma o dell’ANC,
possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto;
b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
c) espulsione per:
– mancanze di particolare gravità;
– comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con
riflessi sull’andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative
ripercussioni sull’immagine dell’Arma o dell’ANC;
– manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b).
3. La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 33.
ART. 10
(Procedure disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 9 vengono adottati:
a) il richiamo, dal Presidente di Sezione, dall’Ispettore regionale e dal Presidente nazionale;
b) la sospensione e l’espulsione, dall’Ispettore regionale, direttamente o su proposta del
Coordinatore Provinciale o del Presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell’area di
rispettiva competenza nonché dal Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale o in
sede di ricorso;
c) la rimozione, dal Presidente Nazionale, d’ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che
la prevedono o su proposta dei responsabili delle articolazioni periferiche (Sezioni,
Coordinatore provinciale o Ispettori, sempre tramite gli Ispettori).
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere
acquisito il parere della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 27 se la competenza
è dell’Ispettore regionale e del Comitato centrale se è competente il Presidente nazionale.
Il parere è obbligatorio ma non vincolante.
3. Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa, secondo quanto
previsto dal Regolamento.
4. Per i soci iscritti alla sede centrale dell’Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono
adottati dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.
5. Il socio colpito da provvedimento – entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta notizia – può
presentare ricorso:
a) all’Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente di Sezione;
b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall’Ispettore.
L’Ispettore Regionale ed il Presidente Nazionale – sentiti rispettivamente la Commissione di
disciplina ed il Comitato centrale – decidono insindacabilmente.
6. I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale dell’Associazione vengono decisi dallo stesso
Presidente Nazionale, su conforme parere del Comitato centrale.
I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non
saranno presi in considerazione costituendo per sé palese mancanza disciplinare.
7. Il giudizio relativo a tale irricevibilità spetta, insindacabilmente al Comitato centrale o al
Consiglio nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle
Sezioni oppure alla Sede centrale.
8. Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione.
ART. 11
(Perdita della qualità di socio)
1. I soci possono cessare di far parte dell’Associazione per volontaria rinuncia.
2. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il diritto all’uso del distintivo
sociale e della tessera – che deve essere ritirata – nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio
morale, assistenziale ed economico connesso all’appartenenza all’Associazione.
E’ considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l’anno in corso ed a pagare
la quota associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi
ART. 12
(Nomina del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali – di cui uno vicario – vengono eletti,
nel loro seno, da nove consiglieri, possibilmente tre per ciascuna categoria di ufficiali,
marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri – eletti dagli Ispettori regionali tra i soci delle
sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli direttivi delle Sezioni stesse.
ART. 13
(Funzioni del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale rappresenta l’Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere
generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento.
2. I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta
ad essi affidati.
3. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente vicario.
ART. 14
(Composizione del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale è costituito:
a) dal Presidente nazionale che lo presiede;
b) dai due Vice Presidenti;
c) dagli Ispettori regionali quali membri di diritto;
d) dai sei Consiglieri che residueranno dopo l’elezione del Presidente nazionale e dei due Vice
Presidenti nazionali, di cui al precedente art. 12
e) dal Segretario nazionale che è nominato dal Presidente nazionale fra i soci effettivi residenti
a Roma, senza diritto a voto;
f) dal direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione nominato dal Presidente
Nazionale sentito il Comitato centrale, senza diritto al voto.
ART. 15
(Funzioni e attività del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e consuntivo della Sede
centrale dell’Associazione, nonché in materia organizzativa ed operativa a livello generale;
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o implichino
impegni morali per l’Associazione;
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente;
d) delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento.
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale, ogni qualvolta lo ritenga
necessario, e in ogni caso almeno una volta all’anno, non oltre il mese di maggio, per
l’approvazione dei bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei
suoi componenti.
I componenti il Consiglio nazionale residenti fuori Roma potranno comunicare per iscritto il
proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà
dei Consiglieri.
Per la deliberazione delle modifiche allo statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei
consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16
(Comitato centrale)
1. Il Comitato centrale è costituito da:
a) Presidente nazionale;
b) Vice Presidenti nazionali;
c) Consiglieri nazionali;
d) Segretario nazionale senza diritto al voto.
2. Compito del Comitato centrale è quello di collaborare con il Presidente nazionale negli affari di
ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.
Assolve altresì i compiti consultivi previsti dall’art. 10 del presente Statuto.
ART. 17
(Segretario nazionale)
1. Il Segretario nazionale:
a) amministra i beni della Sede centrale dell’Associazione;
b) coadiuva il Presidente nazionale;
c) provvede alle varie incombenze amministrative;
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono, poi, presentati al Consiglio
nazionale, per l’approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente
nazionale, sentito il Comitato centrale.
ART. 18
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i
registri ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell’Associazione redigendo una relazione da
rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio nazionale per la
prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art. 15.
ART. 19
(Ispettori regionali)
1. Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna
regione, con procedura precisata nel regolamento.
La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalato dal maggior numero di sezioni.
2. Gli Ispettori:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale;
b) curano in ogni campo l’attuazione delle direttive del Presidente nazionale da parte delle
Sezioni;
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla
osservanza dello statuto e del regolamento dell’Associazione, anche nel settore del
Volontariato;
d) mantengono relazioni con i Comandi dell’Arma e con le autorità militari e civili nella sede
dell’Ispettorato;
e) eseguono, per incarico del Presidente nazionale o d’iniziativa, motivate ispezioni ed
inchieste;
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente nazionale.
3. In caso di indisponibilità dell’Ispettore competente il Presidente nazionale può affidare incarichi
ispettivi a soci particolarmente qualificati.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di controllo, gli Ispettori si avvalgono
di Coordinatori provinciali (Delegato regionale per la Val d’Aosta) eletti tra i soci effettivi non
in servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.
ART. 20
(Sezioni)
1. Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili soci effettivi un
numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione, ne informa il Comitato
centrale.
2. Il limite delle quindici adesioni non è applicabile alle sezioni estere.
ART. 21
(Presidente di Sezione)
1. Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali dell’Associazione;
b) promuove nelle forme migliori l’assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei
soci;
c) attua le direttive degli Ispettori e facilita questi nell’assolvimento delle loro attribuzioni;
d) può avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da lui presieduto, per
un più efficace sviluppo dell’attività organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale;
e) per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il Presidente di Sezione –
sentito il Consiglio sezionale – può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da
socie effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le
componenti riunisca i necessari requisiti.
Tale gruppo assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite”.
In occasione di manifestazioni ufficiali le “benemerite” indossano l’uniforme sociale
prevista dal Regolamento di attuazione.
2. E’ in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle
quali ritenga interpellarlo.
Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che importino
aggravi al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.
ART. 22
(Vice Presidente di Sezione)
1. Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente, il
quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di
volta in volta gli vengono da lui affidati.
2. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere più elevato in grado od anziano
nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio
seno.
ART. 23
(Costituzione ed elezione del Consiglio di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, è costituito in base al numero dei
soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove
membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei soci.
2. All’Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti alla
Sezione e alla Sottosezione in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Il
socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio effettivo mediante
delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo socio.
3. L’assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci
della Sezione – compresi quelli delle Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque
sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione devono
intercorrere almeno due ore.
4. L’Assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione – o dal Commissario straordinario
nell’ipotesi di cui all’articolo 33 – con avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla
data stabilita per la riunione.
5. Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione almeno cinque giorni prima
dell’Assemblea elettorale. Ogni socio effettivo può proporre la propria candidatura, dichiarando
di accettare l’eventuale elezione.
6. Il Presidente di Sezione espone all’albo le candidature pervenute e predispone la scheda
elettorale contenente i nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
7. L’elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell’organo da eleggere. Si intendono
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità viene
proclamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado.
8. Qualora nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra, l’Assemblea elettorale
nominerà una commissione di tre membri per la compilazione di una lista unica, da sottoporre al
voto dei soci presenti e rappresentati.
9. Lo svolgimento dell’Assemblea elettorale è disciplinato dal Regolamento.
ART. 24
(Funzioni del Consiglio di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione;
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di sentirlo;
c) è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque,
possibilmente almeno una volta ogni trimestre.
2. Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno
la metà dei consiglieri.
Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il
Segretario della Sezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria la presenza di almeno la metà
dei consiglieri.
ART. 25
(Segretario di Sezione)
1. Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell’opera di organizzazione e sviluppo della Sezione;
b) provvede alle varie incombenze amministrative;
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del Consiglio di
Sezione.
ART. 26
(Sottosezione)
1. Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito dall’art. 20 per la
costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque
iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un Fiduciario, che è nominato dal
Presidente della Sezione, e che fa parte del Consiglio di Sezione senza diritto al voto.
ART. 27
(Commissione di disciplina)
1. Presso ogni Ispettorato regionale è costituita una commissione di disciplina composta dai tre
Presidenti di Sezione della Regione più elevati in grado o più anziani nel grado.
Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, assume la presidenza.
In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale, l’Ispettore procede alla nomina
temporanea di sostituto.
ART. 28
(Approvazione della nomina di cariche sociali)
1. La nomina del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei Consiglieri nazionali
non di diritto devono essere approvate dal Comandante Generale dell’Arma.
2. Le nomine degli Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri delle Sezioni
sono approvate dal Presidente nazionale.
ART. 29
(Durata delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate secondo le
previste procedure.
2. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
3. Qualora nel Consiglio nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro, subentra,
fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti
dopo gli eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente
nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.
ART. 30
(Retribuzione delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali non sono retribuite.
ART. 31
(Diminuzione dei soci di una Sezione)
1. Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto del minimo stabilito
dall’art. 20, il Presidente nazionale può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa oppure la
sua trasformazione in Sottosezione.
ART. 32
(Beni delle Sezioni sciolte o trasformate in Sottosezioni)
1. Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti passeranno alla sede centrale
dell’Associazione; in caso di trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale
verrà a dipendere.
ART. 33
(Rimozione delle cariche sociali)
1. L’Ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui
all’art. 9, comma 2° o che persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può essere
rimosso dal Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti il Consiglio nazionale.
2. Il Presidente nazionale – d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore regionale – ha la facoltà di:
a) Rimuovere un Coordinatore provinciale o Presidente di Sezione – anche in via cautelare e
sentito il Comitato centrale – per gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9, comma
2°, per irregolarità di carattere amministrativo o per inattività;
b) Sciogliere un Consiglio sezionale per insanabili contrasti interni, per irregolarità di carattere
amministrativo o per inattività.
3. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale, su proposta
dell’Ispettore regionale, nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà alla
ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello
scioglimento.
4. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale,
può, in attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz’altro dalle funzioni un
Ispettore regionale, nominando per sostituirlo un Ispettore ad interim.
5. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il Consiglio sezionale,
chiamando nel suo seno altro membro secondo il disposto dell’art. 29, provvede alla elezione del
nuovo Presidente.
Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice
Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente art. 12.
ART. 34
(Finanze e bilanci)
1. L’Amministrazione centrale dell’Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome.
L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
2. La Sede centrale dell’Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell’anno in corso e
quello consuntivo dell’anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli
all’approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di maggio.
3. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al
Comandante generale dell’Arma, copia del bilancio consuntivo dell’Associazione.
4. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell’Associazione, per la definitiva
approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno.
5. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l’anno, non oltre il mese
di marzo, per l’approvazione dei bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno
in corso, nonché per l’esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione.
6. Per la validità dell’assemblea e per le eventuali deleghe valgono le prescrizioni di cui all’art. 23,
commi 2° e 3°.
7. Gli Ispettori devono far tenere alla Presidenza dell’Associazione, non oltre il mese di marzo di
ogni anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il funzionamento dei loro
uffici.
ART. 35
(Entrate della Sede centrale)
1. Le entrate della Sede centrale dell’Associazione sono costituite:
a) dalla percentuale sulle quote annuali dei soci delle Sezioni, una parte della quale è devoluta
al funzionamento degli uffici degli Ispettori regionali e rimborso spese degli Ispettori e
Coordinatori provinciali;
b) dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla Sede centrale dell’Associazione;
c) dalla quote volontariamente versate dai militari in servizio;
d) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni;
e) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale;
f) dalla rendita dei fondi assistenziali.
ART. 36
(Entrate degli Ispettori regionali)
1. Le entrate degli Ispettori regionali sono costituite:
a) dalle somme assegnate dalla Presidenza nazionale per lo svolgimento delle funzioni loro
devolute;
b) dalle rendite dell’eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.
ART. 37
(Entrate delle Sezioni)
1. Le entrate delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci dedotta la percentuale prevista dalla lettera a) dell’articolo 35;
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati dall’assemblea degli stessi,
anno per anno, in aggiunta alle quote annuali;
c) dagli eventuali contributi volontari dei soci;
d) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale;
e) dalla rendita del fondo sezionale.
ART. 38
(Definizione delle quote contributive)
1. La misura delle quote previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 35 e dalla lettera a) dell’articolo
37 è annualmente stabilita dal Consiglio nazionale che definisce anche la percentuale di cui alla
lettera a) dell’articolo 35.
2. La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.
ART. 39
(Regolamento di esecuzione)
1. Il regolamento per l’esecuzione del presente Statuto viene redatto dalla Presidenza Nazionale e
sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale.
Si dà mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del presente Statuto negli atti di
un notaio a sua scelta, nonché di attivare le pratiche per l’iscrizione dell’Associazione nel
Registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Roma